ASSICURAZIONI RCT / RCO

Assicurazione RCT-RCO

La polizza RC verso Terzi copre tutti i danni che possono essere causati, a terzi nell’esercizio dell’attività aziendale e di quelle ad essa connesse quali committenza di lavori di subappalto o di manutenzione.

L’assicurazione RC Terzi copre, oltre all’assicurato, anche i suoi dipendenti ed altri lavoratori ausiliari in caso di richieste di risarcimento di danni da parte di terzi.
Di norma l’assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (RCT) può essere integrata anche da una Responsabilità civile operai (RCO).

Con questa polizza è possibile assicurarsi per la responsabilità civile dell’impresa nei confronti dei propri prestatori d’opera.
Infine la garanzia RC Inquinamento copre i costi che l’assicurato sia chiamato a sostenere per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza dell’inquinamento graduale e/o accidentale arrecato all’ambiente nell’esercizio della propria attività d’impresa.
Per inquinamento (ai sensi di polizza) si intende: “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo” dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo stabilimento ove l’assicurato svolge la sua attività.

Di seguito la scheda tecnica sintetica:

POLIZZA RCT/RCO PER L’AUTOTRASPORTATORE

 

Massimali, garanzie e coperture:

€3.000.000,00 RCT

   – Inquinamento accidentale (fino a €500.000,00)

   – Movimentazione merci deposito (fino a €500.000,00)

   – Danni da interruzione o sospensione attività (fino a €500.000,00)

   – Lavoro indiretto dei dipendenti

   – Atti dolosi dei dipendenti

   – Carico e scarico

   – Danni subiti e causati dagli autisti al di fuori della guida

   – Estensione territoriale in tutto il mondo (esclusi USA e Canada)

€3.000.000,00 RCO

   – Ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall’INAIL e/o azioni di rivalsa dall’INPS o altri Istituti assistenziali/previdenziali per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro

   – Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto cagionati ai suddetti Prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.